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C.M. 23/03/2006 n. 902
a) per «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale
b) non sono ammissibili gli investimenti riguardanti: - prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; - il commercio al dettaglio. Ai fini delle verifiche istruttorie e della concessione delle agevolazioni, le imprese che operano nel settore della «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» di cui all'Allegato I del Trattato di Amsterdam ovvero nel settore della «Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce», devono fornire alle banche concessionarie, nel piano descrittivo di cui al successivo punto 3.1, tutti gli elementi e le informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilità alle agevolazioni previste dai predetti regolamenti e orientamenti comunitari e dai POR e PSR regionali. Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire le imprese ed i soggetti interessati che anche per i suddetti settori di attività ammissibili la concessione delle agevolazioni sarà disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui al successivo punto 6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso, cofinanziate o nazionali disponibili. Sono subordinate alla notifica alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima le concessioni delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C70 del 19 marzo 2002). Sono altresì subordinate alla predetta notifica e approvazione le concessioni di agevolazioni per programmi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato di Amsterdam, che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25 milioni di euro o che prevedano un contributo superiore a 12 milioni di euro. In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero delle attività produttive, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni.
1.10 Qualora uno stesso programma riguardi più attività assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attività svolte dall'impresa nella stessa unità produttiva: - se il programma concerne una sola attività, pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente; - se il programma concerne più attività, in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma stesso può essere positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali; - se il programma concerne più attività, in parte non ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile. In ogni caso, nel piano descrittivo devono risultare univocamente individuabili tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'attività ammissibile. 2 - Agevolazioni concedibili.
2.1 Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto attuativo. A tal fine si precisa che:
1) il finanziamento bancario ordinario è condizione di ammissibilità alle agevolazioni ed è concesso dalle banche (di seguito denominate «soggetti finanziatori») che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed il correlato mandato interbancario sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005; entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario (nel seguito «delibera del finanziamento ordinario»), redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione; tale delibera potrà riferirsi anche all'eventuale finanziamento bancario integrativo previsto nella convenzione medesima;
2) il finanziamento bancario ordinario deve essere di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato richiesto;
3) le imprese, tenuto conto della possibilità di richiedere un minor importo del contributo in conto capitale (si veda il successivo punto
6.2), potranno individuare differenti combinazioni delle predette age- volazioni, sulla base delle misure indicate nell'allegato n. 1, fermo restando che
a) l'ammontare del contributo in conto capitale non può in nessun ca so risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario)
b) il finanziamento bancario ordinario deve essere sempre almeno pari al 15% degli investimenti ammissibili alla cui copertura è destinato
c) la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non può essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili
d) l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine si precisa che rientrano in tale categoria tutti i mezzi di copertura finanziaria, ivi compreso il predetto finanziamento ordinario e/o l'eventuale operazione di locazione finanziaria, esenti da qualsiasi aiuto pubblico. Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree territoriali di intervento, tenuto conto della misura richiesta. A tal fine, qualora le agevolazioni richieste risultassero superiori alle predette intensità massime, si provvederà alle necessarie rettifiche attraverso una riduzione dell'ammontare delle stesse secondo i criteri indicati nell'allegato n. 5.
2.2 Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modifiche e integrazioni.
2.3 Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria, l'operazione di leasing, deliberata da società che sottoscrivono uno specifico accordo con Cassa depositi e prestiti s.p.a., sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, sostituisce il finanziamento bancario ordinario, con riferimento ai soli investimenti realizzati tramite la stessa operazione di leasing e nei limiti della quota necessaria ad assicurare la parità di importo con il finanziamento agevolato richiesto, la cui misura minima è comunque pari al 15% degli investimenti ammissibili. L'ammontare del contributo in conto capitale non può risultare maggiore della somma del finanziamento agevolato e della equivalente quota di leasing; inoltre, la somma di questi tre importi non può essere superiore al totale degli investimenti in leasing ammissibili. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la comunicazione di esito di delibera della società di leasing (nel seguito «delibera della società di leasing») redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione. Nel caso in cui il programma preveda anche investimenti da realizzare mediante acquisto diretto, sarà comunque necessario un finanziamento bancario di importo pari a quello del finanziamento agevolato riguardante detti investimenti. Il finanziamento agevolato ha durata massima pari a quella residua del contratto di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo; tale durata in ogni caso non può essere inferiore a diciotto mesi, pena l'inammissibilità degli investimenti realizzati in leasing, ferma restando la durata massima di quindici anni stabilita all'art. 2, comma 2 del decreto attuativo. L'importo del finanziamento agevolato non può essere superiore al 50% del valore del debito residuo in linea capitale dell'operazione di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo. Il piano di rimborso dei canoni del contratto di leasing deve assicurare, in relazione a ciascuna rata del finanziamento agevolato, che il rapporto tra l'importo del debito residuo in linea capitale del finanziamento agevolato medesimo e quello del contratto di leasing, non superi il valore del rapporto originario alla data di scadenza della prima rata di ammortamento del contratto di finanziamento agevolato, tra il finanziamento agevolato medesimo e il debito in linea capitale del contratto di leasing al netto dell'eventuale maxi canone pattuito e dell'importo in linea capitale degli eventuali canoni già corrisposti dall'impresa. L'importo e/o la durata del finanziamento agevolato stabiliti in sede di concessione provvisoria sono pertanto rideterminati alla data di stipula del relativo contratto, ricalcolando, se del caso, anche il contributo in conto capitale. Qualora alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia già in decorrenza, ai fini della concessione delle agevolazioni, l'importo e la durata del finanziamento agevolato concedibile sono stabiliti con riferimento al debito residuo e alla durata residua dell'operazione di leasing alla data presunta di stipula del finanziamento medesimo, ricalcolando, se del caso, anche il contributo in conto capitale; a tal fine si conviene che la data di stipula intervenga alla scadenza dell'ottavo mese successivo al termine ultimo di presentazione delle domande (vedasi punto 5.1).
2.4 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria. 3 - Programmi e spese ammissibili .
3.1 Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione l'impresa deve corredare la domanda di agevolazione con un piano descrittivo, concernente il programma e l'unità produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato. Il piano descrittivo deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3. Esso riguarda in particolare la descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo e gestionale e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del prodotto/servizio e delle tematiche ambientali. Al fine di agevolare la redazione di tale documento, si fornisce nell'allegato n. 6 un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nel piano descrittivo, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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